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Rubrica parliamo di…quote ereditarie il coniuge e/o convivente superstite


Al coniuge superstite, anche se separato, non il coniuge divorziato con sentenza definitiva con passaggio in Giudicato, in mancanza di figli, ascendi, fratelli e sorelle, va l’intera eredità, oltre il diritto di abitazione nella casa famigliare e dell’uso di tutti gli arredi presenti ( art. 583 c.c. )

Vediamo il tema coppie di fatto e unioni civile.

La Legge Cirinnà ( L.n. 76/2016 ) ha equiparato la figura del coniuge con quella del convivente attribuendo a questo ultimo gli stessi diritti in materia di successine che derivano dal vincolo matrimoniale.

…“Quindi attualmente ai nuclei familiari fondati sulla cosi detta convivenza more uxorio ( convivenza stabile ), in cui confluiscono coppie di fatto eterosessuali e unioni civili di coppie omosessuali, si applicano automaticamente le stesse regole previste per le coppie di coniugi eterosessuali?”…

Purtroppo no, per motivi non proprio comprensibili la L. 76/2016 limita il concetto di “Unione Civile” alle sole coppie omosessuali, escludendo le coppie di conviventi eterosessuali che di conseguenza non hanno i diritti successori riservati ai coniugi.

La Legge Cirinnà riserva, però, al convivente superstite, il diritto di continuare a vivere l’immobile di proprietà del convivente deceduto per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni ma per un massimo di cinque anni, restituendo poi il bene agli eredi legittimi. Detto questo, lo strumento legislativo per tutelare il proprio convivente, è il testamento. In quest’ultimo caso resta comunque una quota dell’intero patrimonio che deve restare a disposizione di eventuali eredi legittimari.

Prossima settimana parleremo di…Quote spettanti ai figli in mancanza di coniuge

Bruna Boi

Fonte:Altalex.com