Rubrica parliamo di...Liberatoria o Attestazione?

L'articolo 1130 del codice civile prevede che l'Amministratore debba "fornire al condòmino che ne faccia richiesta l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso", lasciando chiaramente intendere che si tratta, essenzialmente, di una semplice nota riepilogativa.
Quando parliamo di "liberatoria" è essenzialmente come dire quietanza, ossia la ricevuta di pagamento che il creditore rilascia al debitore
L'amministratore condominiale è il creditore e il condòmino il debitore.
Quando l'amministratore, sotto esplicita richiesta, rilascia la fatidica "liberatoria", non può
liberare completamente il richiedente dalla sua obbligazione nei confronti del condominio, vediamo perché:
Non esiste, infatti, alcun amministratore che abbia il potere di "liberare" il condòmino venditore attraverso la semplice consegna di una quietanza delle quote pagate, e ciò perché solo la deliberazione unanime dell'assemblea dei proprietari può provvedere in tal senso, ed inoltre l'atto di quietanzare una o più quote libera solo e soltanto dall'ulteriore esazione delle quote medesime.
Questo significa che per poter liberare il condòmino venditore completamente dai suoi obblighi nei confronti del condominio, serve l'approvazione dei bilanci i quali normalmente vengono discussi in assemblee indette proprio per la chiusura e la riapertura dell'esercizio condominiale. Del resto, al momento del rilascio del fatidico e controverso documento manca sempre l'approvazione del bilancio relativo alle spese riguardanti l'anno in corso ed è di fatto impossibile che l'amministratore possa conoscere i valori degli eventuali conguagli a debito e a credito, sui quali l'ultima parola spetta unicamente all'assemblea. Ecco perché troviamo nella dichiarazione rilasciata dall'amministratore la dicitura " salvo conguagli". Il comma 9 dell'art 1130 del C.C. parla proprio del termine "Attestazione" (fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso).
Proprio per la necessità di redigere un documento utile a tutela del condòmino venditore e del futuro condòmino acquirente, l'amministratore ha il dovere di mettere per iscritto una vera e propria attestazione dove si assume la responsabilità di ciò che afferma.
Bruna Boi
Fonte: https://www.condominioweb.com/ricevuta-pagamenti.16279