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Rubrica parliamo di...l'utilità della trascrizione del contratto preliminare


Come detto nei post precedenti, la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, più comunemente conosciuto come Compromesso, fa sorgere tra gli attori (parte venditrice e parte acquirente), un obbligo giuridico che pur essendo un negoziato privato è pur sempre un impegno legale e non determina il trasferimento di proprietà.

Potrebbe accadere, nonostante il compromesso sia stato registrato, che il venditore successivamente ad esso, possa:

- vendere lo stesso immobile ad una o a più persone,

- costituire su di esso un diritto reale di godimento, (per esempio un usufrutto)

- trascrivere un'ipoteca a carico dell'immobile promesso.

In questo caso l'acquirente leso, può chiedere ad un Giudice solamente il risarcimento dei danni senza però ottenere l'annullamento degli atti successivi al compromesso.

Per ovviare a questo spiacevole inconveniente la legge mette a disposizione " la trascrizione del preliminare nel registro immobiliare".

In questo modo tutto ciò che avverrà successivamente la data della trascrizione del compromesso, non potrà in alcun modo pregiudicare l'acquisto.

Trattandosi di un atto trascritto, va stipulato dinanzi ad un Notaio, ciò presuppone spese maggiori.

Al costo dell'onorario, che varia da professionista a professionista, si aggiungono i costi delle imposte.

Detto questo, quindi, all'imposta di bollo € 155, si sommano l'imposta ipotecaria di € 200 e di una tassa ipotecaria € 35.

Se le parti si incontrano grazie all'intervento di un mediatore immobiliare o di una agenzia immobiliare, questi hanno l'obbligo di registrare i contratti preliminari e le proposte accettate, se le clausole inserite in esse siano sufficienti a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita. I costi delle imposte sono le medesime.


Bruna Boi


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