Rubrica parliamo di...l'acquisto di una casa: agevolazioni under 36

Anche nel 2023 chi non ha compito 36 anni di età, ha diritto al bonus "Prima Casa", vediamo nel dettaglio.
- Hanno diritto, per l'acquisto della prima casa, tutte quelle persone che non hanno compiuto 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto di acquisto;
- Hanno diritto tutti coloro che stipulano l'atto di acquisto entro il 31 dicembre 2023;
- Hanno diritto tutti coloro che possono dimostrare di avere un ISEE annuo, ( Indicatore Situazione Economica Equivalente ) non superiore ad € 40.000
Quali sono dunque le agevolazioni?
Per tutti gli acquisti, non soggetti ad IVA, non sono dovute le Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale.
Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.
Non tutti gli immobili hanno i requisiti per essere acquistati con l'agevolazione "prima casa".
Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Quando si perdono le agevolazioni cosa accade?
✔ per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
✔ per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%. In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:
✔ dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
✔ mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
✔ vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
✔ mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).
Fonte: Agenzia delle Entrate