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Rubrica parliamo di...l'acquisto di una casa: agevolazioni under 36



Anche nel 2023 chi non ha compito 36 anni di età, ha diritto al bonus "Prima Casa", vediamo nel dettaglio.


- Hanno diritto, per l'acquisto della prima casa, tutte quelle persone che non hanno compiuto 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto di acquisto;

- Hanno diritto tutti coloro che stipulano l'atto di acquisto entro il 31 dicembre 2023;

- Hanno diritto tutti coloro che possono dimostrare di avere un ISEE annuo, ( Indicatore Situazione Economica Equivalente ) non superiore ad € 40.000


Quali sono dunque le agevolazioni?

Per tutti gli acquisti, non soggetti ad IVA, non sono dovute le Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale.

Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.


Non tutti gli immobili hanno i requisiti per essere acquistati con l'agevolazione "prima casa".

Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.


Quando si perdono le agevolazioni cosa accade?

✔ per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)

✔ per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%. In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

  • ✔ dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto

  • ✔ mancato trasferimento della residenza nei termini previsti

  • ✔ vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno

  • ✔ mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).

Fonte: Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/Under_36_agevolazioni_acquisto_prima_casa_Gennaio_2023.pdf/634fc409-8a83-8a8d-4e1b-c3252c576fb1





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