Quando pagare la Provvigione Dispositivo dell'art. 1748 Codice Civile

Dispositivo dell'art. 1748 Codice Civile
L’Art. 1784 del Codice Civile regolamenta una parte dell’operato dell’Agente Immobiliare ( AI ), e in particolare modo chiarisce se e quando questo a diritto alla provvigione.
Il contratto tra cliente e AI deve essere approvato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto e' irrinunciabile.
Allora, l’ AI matura il diritto alla provvigione, regolarmente pattuita con i suoi clienti con regolare accordo sottoscritto, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche quando è intervenuta una terza figura per nome e per conto del cliente finale.
L' AI ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all' AI in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all' AI precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli AI intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all' AI dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all' AI, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.