Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Criteri

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97 Ordinario
Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo - anno 2022. Decreto del 13 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 18 agosto 2022
Previsto lo stanziamento per i contributi a favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà
1. Enti beneficiari del Fondo tutti i Comuni della Regione Lazio
2. Soggetti destinatari dei contributi
I destinatari dei contributi sono i soggetti titolari di contratti di locazione ad uso abitativo di unità immobiliare di proprietà privata, in possesso dei requisiti indicati nei bandi comunali.
1) Ad integrazione delle risorse assegnate ed erogate per la precedente misura di sostegno ai richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie approvate e trasmesse alla Regione Lazio, relative al Fondo per il sostegno alla locazione 2021;
2) Mediante pubblicazione di un nuovo bando per sostegno alla locazione annualità 2022 destinato ai soggetti titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata, site nel Comune di residenza o domicilio ed utilizzate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
e) non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
g) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%. L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all’anno indicato nel bando comunale, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata: incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100.
oppure ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 per i soggetti che dichiarino di aver subito, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito, sulla base di quanto indicato nel bando comunale, può essere certificata attraverso l’ISEE corrente in corso di validità alla data della presentazione domanda o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021 dei componenti del nucleo familiare.
I richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nei tempi e con le modalità previste nell’Avviso pubblico comunale presentano la domanda attestante la sussistenza dei requisiti ed eventualmente integrano la domanda con la necessaria documentazione, anche successivamente, su richiesta del comune presso cui la stessa è stata presentata.
Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti i richiedenti, sotto la propria responsabilità, potranno in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell’istituto della autocertificazione. Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.
Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l’importo del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, riferito all’alloggio e l’importo totale delle mensilità pagate nell’anno di riferimento.
Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, così come stabilito dall’articolo 1 del Decreto del 13 luglio 2022, non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione del contributo comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.
3) In via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate, erogando quota parte delle risorse ad integrazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 1) e quota parte delle risorse ai soggetti ammessi in graduatoria a seguito di pubblicazione del bando comunale di cui al precedente punto 2).
5. Casi particolari
Qualora nel periodo in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente integrerà la domanda con la copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati. In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l’importo riconosciuto è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell’alloggio.
Qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione.
6. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione
Per facilitare le procedure di gestione del Fondo ed uniformare le correlate attività comunali, la Direzione regionale competente provvede ad elaborare ed a mettere a disposizione dei comuni, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, il modello di “richiesta comunale delle risorse”.
Al fine di garantire l’efficace utilizzo del Fondo, visto il perdurare della situazione di emergenza ed al fine di assicurare l’attività di monitoraggio sull’utilizzo dei fondi da parte della Direzione regionale competente, tutti i Comuni, al fine dell’ottenimento del contributo, trasmettono alla Regione Lazio, all’indirizzo PEC aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it:
Bruna Boi